Al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non è necessario che la comunicazione offensiva con la pluralità di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, se rivolta a piu’ destinatari.
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Spetta all’autore della violazione dell’obbligo di fedeltà la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale. L’infedeltà deve pertanto inserirsi in una situazione di crisi matrimoniale, connotata da disinteresse reciproco.
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