
Deve essere escluso “che la copertura assicurativa possa essere operante, in relazione ai danni subiti dai terzi trasportati, “se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione”. In ordine alla conformità alle prescrizioni della carta di circolazione, vale l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, in sostanza neppure contestato dalla società ricorrente. Quanto, invece, al rispetto delle norme per il trasporto, la disposizione contrattuale non può, all’evidenza, ricomprendere in tale espressione anche la violazione, commessa dal conducente, di regole di comportamento derivanti dal codice della strada.
In altri termini, una cosa è che vi siano, ad esempio, difetti strutturali o di costruzione del mezzo tali da provocare un sinistro, altra cosa è che il fatto dannoso sia stato generato dalla violazione di regole di circolazione o di semplice prudenza.”