
Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza. Egli non può rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire quanto richiesto, dovendo osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore. Potrà pertanto invocare l’art. 1460 c.c. in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o quando capace di incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore.